IVAFE in misura fissa per il 2012
Riguardo alla voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate sta passando in rassegna le relative pratiche e non mancano posizioni non totalmente condivisibili sul piano giuridico. Il caso più rappresentativo è quello dell’Ivafe sui conti corretti e sui libretti di risparmio detenuti nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea o del See (Spazio economico Europeo).
Alcuni uffici ritengono opportuno applicare su questi conti, per la sola annualità 2012, l’aliquota percentuale prevista per le altre attività finanziarie pari allo 0,1%, anziché l’imposta in misura fissa, pari a 34,20 euro, entrata a regime solo dal 2013.
L’Ivafe prevedeva l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ma solo sui conti correnti e sui libretti di risparmio posseduti nei Paesi dell’Unione Europea o del See. Distinzione che aveva il chiaro obiettivo di rendere paragonabile il trattamento fiscale applicabile a un soggetto residente in Italia sia con un conto corrente in un Paese europeo, sia con un conto corrente in Italia.
Nel 2013, grazie alla legge di Stabilità, l’applicabilità dell’Ivafe è stata estesa in misura fissa anche agli altri Paesi, diversi da quelli Ue o See, al fine di rendere la norma coerente anche con il principio di libera circolazione dei capitali che tutela i soggetti extra-Ue.
Quali sono le ragioni che renderebbero applicabili tale novità dal 2012?
- La prima è che si tratta di una modifica normativa che deve necessariamente avere un carattere interpretativo e non innovativo, e dunque come tale è svincolata dalla decorrenza ordinariamente prevista per la legge di Stabilità 2013 (vale a dire il 1° gennaio 2013). Infatti, trattandosi di modifica a una norma che violava, ab origine, il principio della libera circolazione dei capitali, la sua attuazione non può che decorrere dall’anno di prima applicazione della norma stessa, cioè dal 2012.
- La seconda ragione, invece, si riscontra nel testo delle istruzioni al modello Unico Pf relativo al 2012, che, a differenza di quelle relative al precedente periodo d’imposta, non riportano alcun distinguo tra conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della Ue o del See, lasciando dunque intendere che la modifica fosse già operativa per il 2012.
Detto questo, non è condivisibile il comportamento di alcuni uffici periferici, che vogliono recuperare l’imposta proporzionale per l’anno 2012, sui conti correnti extra-Ue.
Il Team Seven Fiduciaria
Pubblicato il 14/06/16
da Federica Belotti